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Strutturazione deleghe aziendali

Strutturazione deleghe aziendali

Il datore di lavoro ai sensi dell’art. 16 del D.lgs 81/08, ha la possibilità di delegare in parte gli obblighi di legge che gli competono ed in parte le conseguenti responsabilità penali che ne derivano.

Di cosa si tratta

Oggi giorno le normative in materia di sicurezza ed ambiente richiedono sempre più delle competenze specialistiche e professionali. Può accadere che in un’organizzazione siano presenti più soggetti con pari poteri decisionali e di spesa. Ciò accade frequentemente nelle società di persone, ma può accadere anche nelle SRL e SPA. In questi casi, le responsabilità sono condivise: in caso di violazione di norme, ciascuno di questi soggetti è destinatario di una autonoma ed intera sanzione, come previsto per il reato commesso. La delega diviene un importante strumento di prevenzione delle responsabilità penali in materia di sicurezza e ambiente nell’ottica di una organizzazione aziendale finalizzata ad un ottimale gestione delle normative.

Rivolto a

Diventa quindi necessario INDIVIDUARE un unico soggetto titolare di prerogative ed obblighi in materia di sicurezza del lavoro ed ambientale. Si ricorre, in questi casi, all’individuazione del datore di lavoro: un soggetto viene investito di tutti i poteri decisionali e di spesa, a scapito degli altri soggetti.

Riferimenti Normativi

Art. 16 (Delega di funzioni)

  • 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, é ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
    • a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
    • b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
    • c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
    • d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
    • e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
  • 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
  • 3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

 
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