Modelli Organizzativi: Parte speciale prevenzione reati in materi di salute e sicurezza dei lavoratori ed ambientali.
Di cosa tratta
Il Modello Organizzativo è un Sistema di Gestione interno all’azienda che organizza e soprattutto disciplina l’attività operativa dell’azienda. Un Modello deve articolarsi nelle seguenti fasi:
- a) l’identificazione dei rischi, ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 231/01;
- b) la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente), ossia la valutazione del sistema esistente all’interno dell’ente ed il suo eventuale adeguamento;
- c) l’istituzione di un Organismo di Vigilanza e Controllo, che vigili sull’efficacia del sistema di controllo;
- d) l’istituzione di un Sistema Sanzionatorio interno;
- e) la redazione di un Codice Etico.
Parte speciale Sicurezza
L’art. 30 del Testo unico sulla sicurezza prevede che la parte speciale del Modello Organizzativo a prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose debba avere le seguenti caratteristiche:
- 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
- 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
- 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
- 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo.
Parte speciale Ambiente
L’inserimento dei reati ambientali, nel corpo del decreto 231, con il D.lgs 121/2011, impone all’azienda un’attenta analisi dei rischi cui è esposta e l’identificazione di misure volte a prevenire l’accadimento di episodi che possono comportare una responsabilità amministrativa, con gravi impatti sul business e sulla reputazione aziendale. Un’organizzazione che abbia come riferimento uno schema di gestione ambientale secondo la ISO 14001 e/o Emas risulta avvantaggiata in quanto tiene monitorati e controllati con continuità e sistematicità i propri aspetti ambientali significativi diminuendo la possibilità di incorrere in reati collegati.
Un’ente/azienda per aggiornare il proprio sistema documentale e di gestione 231 deve:
- 1) Svolgere l’analisi dei potenziali impatti ambientali sia diretti che indiretti
- 2) Redigere nuove procedure e istruzioni di lavoro
- 3) Aggiornare le procedure e le istruzioni di lavoro esistenti
- 4) Analizzare tutti i processi aziendali relativamente ai nuovi reati ambientali, definendo per ogni processo aziendali quali reati ambientali possono verificarsi, il livello di rischio e definire le misure di prevenzione, facendo riferimento alle procedure “ambientali”.
- 5) Attivare ulteriore attività di vigilanza relativamente al rispetto dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni
- 6) Realizzare una iniziale e una periodica analisi/valutazione di conformità normativa con riesame periodico di: analisi ambientali, procedure e istruzioni di lavoro
- 7) Definire formalmente ruoli e competenze
- 8) Definire un sistema di registrazione interno tale da rendere tracciabili e documentali le responsabilità, le operazioni/attività svolte
- 9) Realizzare un sistema di documentazione delle prestazioni ambientali (rapportate a obiettivi predefiniti) con feedback diretto sia all’Organismo di Vigilanza che alla Direzione aziendale
- 10) Aggiornare il sistema disciplinare 231 con i nuovi reati ambientali.
Rivolto a
Implementare un Modello Organizzativo non è obbligatorio, la legge non prevede alcuna sanzione nel caso lo stesso non venga realizzato da un ente o da un’impresa. L’adozione diviene pertanto obbligatoria se si vuole beneficiare dell’ esimente che esclude la colpa penale dell’azienda. Inoltre, gli Amministratori che esponessero l’ente all’applicazione delle sanzioni, per mancata adozione del Modello, sarebbero certamente esposti ad azione di responsabilità da parte dei soci, ai sensi dell’art. 2392 e seguenti del Codice Civile.
Il servizio Remark
Iureconsulting a mezzo dei propri giuristi d’impresa ed avvocati specializzati in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, costituisce tutti i sistemi di gestione e i protocolli aziendali volti a prevenire la commissione dei reati previsti dalla normativa 231 in materia di ambiente e sicurezza aventi una validità giuridica e di tutela legale.
Sanzioni
La Responsabilità Amministrativa delle Imprese prevede sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di un milione di Euro e sanzioni interdittive che possono arrivare far chiudere le aziende dai tre ai sei mesi.
Riferimenti Normativi
D.lgs 231/01, D.lgs 81/08, BS OHSAS 18001:2007, UNI-INAIL 2001.